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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment   Data : 27/06/2017
Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment
Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.6.2017, sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 del DL 50/2017 in materia di split payment.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dall'1.7.2017 e prevedono l'estensione dello speciale meccanismo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio spettro di destinatari, fra cui:
- tutte le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica;
- le società controllate dai Ministeri;
- le società controllate dagli enti territoriali;
- le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Tuttavia, considerate le difficoltà connesse all'individuazione dei soggetti destinatari, il DL 50/2017 ha previsto la possibilità, per i fornitori, di richiedere alle controparti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità all'ambito applicativo della disciplina. In tal caso, i cessionari o committenti sono tenuti a rilasciare il suddetto documento e, dall'altro lato, i fornitori in possesso di detta attestazione sono obbligati ad applicare lo split payment per le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti.
In L. 96/2017) - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Split payment con dichiarazione dell’acquirente" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego