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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment   Data : 27/06/2017
Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment
Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.6.2017, sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 del DL 50/2017 in materia di split payment.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dall'1.7.2017 e prevedono l'estensione dello speciale meccanismo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio spettro di destinatari, fra cui:
- tutte le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica;
- le società controllate dai Ministeri;
- le società controllate dagli enti territoriali;
- le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Tuttavia, considerate le difficoltà connesse all'individuazione dei soggetti destinatari, il DL 50/2017 ha previsto la possibilità, per i fornitori, di richiedere alle controparti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità all'ambito applicativo della disciplina. In tal caso, i cessionari o committenti sono tenuti a rilasciare il suddetto documento e, dall'altro lato, i fornitori in possesso di detta attestazione sono obbligati ad applicare lo split payment per le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti.
In L. 96/2017) - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Split payment con dichiarazione dell’acquirente" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego