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17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR   Data : 27/06/2017
Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR
La circ. INPS 23.6.2017 n. 104 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR del modello REDDITI 2017 PF, strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Relativamente all'utilizzo di eventuali crediti in compensazione, viene precisato che l'importo risultante a credito nelle Sezioni I e II del quadro RR del modello REDDITI PF 2017 può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2016 e l'importo che si intende compensare. Le somme a credito riferite al periodo 2015 possono essere utilizzate in compensazione fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2017.
L'eventuale credito del 2015 non compensato e le altre somme a credito riferite a periodi d'imposta precedenti il 2015 devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da effettuare telematicamente tramite le procedure disponibili sul sito dell'INPS.
Fonte: Circolare INPS 23.6.2017 n. 104 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Credito nel quadro RR compensabile in F24 indicando come riferimento il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego