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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR   Data : 27/06/2017
Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR
La circ. INPS 23.6.2017 n. 104 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR del modello REDDITI 2017 PF, strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Relativamente all'utilizzo di eventuali crediti in compensazione, viene precisato che l'importo risultante a credito nelle Sezioni I e II del quadro RR del modello REDDITI PF 2017 può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2016 e l'importo che si intende compensare. Le somme a credito riferite al periodo 2015 possono essere utilizzate in compensazione fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2017.
L'eventuale credito del 2015 non compensato e le altre somme a credito riferite a periodi d'imposta precedenti il 2015 devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da effettuare telematicamente tramite le procedure disponibili sul sito dell'INPS.
Fonte: Circolare INPS 23.6.2017 n. 104 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Credito nel quadro RR compensabile in F24 indicando come riferimento il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego