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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR   Data : 27/06/2017
Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR
La circ. INPS 23.6.2017 n. 104 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR del modello REDDITI 2017 PF, strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Relativamente all'utilizzo di eventuali crediti in compensazione, viene precisato che l'importo risultante a credito nelle Sezioni I e II del quadro RR del modello REDDITI PF 2017 può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2016 e l'importo che si intende compensare. Le somme a credito riferite al periodo 2015 possono essere utilizzate in compensazione fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2017.
L'eventuale credito del 2015 non compensato e le altre somme a credito riferite a periodi d'imposta precedenti il 2015 devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da effettuare telematicamente tramite le procedure disponibili sul sito dell'INPS.
Fonte: Circolare INPS 23.6.2017 n. 104 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Credito nel quadro RR compensabile in F24 indicando come riferimento il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego