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Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR   Data : 27/06/2017
Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR
La circ. INPS 23.6.2017 n. 104 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR del modello REDDITI 2017 PF, strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Relativamente all'utilizzo di eventuali crediti in compensazione, viene precisato che l'importo risultante a credito nelle Sezioni I e II del quadro RR del modello REDDITI PF 2017 può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2016 e l'importo che si intende compensare. Le somme a credito riferite al periodo 2015 possono essere utilizzate in compensazione fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2017.
L'eventuale credito del 2015 non compensato e le altre somme a credito riferite a periodi d'imposta precedenti il 2015 devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da effettuare telematicamente tramite le procedure disponibili sul sito dell'INPS.
Fonte: Circolare INPS 23.6.2017 n. 104 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Credito nel quadro RR compensabile in F24 indicando come riferimento il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego