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24/09/2015 Nuovo modello APE dall'1.10.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
28/09/2015 Aggiornati gli indici del nuovo Redditometro S.M.Perego

Records 371 to 380 of 2397
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Titolo: Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR   Data : 27/06/2017
Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR
La circ. INPS 23.6.2017 n. 104 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR del modello REDDITI 2017 PF, strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Relativamente all'utilizzo di eventuali crediti in compensazione, viene precisato che l'importo risultante a credito nelle Sezioni I e II del quadro RR del modello REDDITI PF 2017 può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2016 e l'importo che si intende compensare. Le somme a credito riferite al periodo 2015 possono essere utilizzate in compensazione fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2017.
L'eventuale credito del 2015 non compensato e le altre somme a credito riferite a periodi d'imposta precedenti il 2015 devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da effettuare telematicamente tramite le procedure disponibili sul sito dell'INPS.
Fonte: Circolare INPS 23.6.2017 n. 104 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2017 - "Credito nel quadro RR compensabile in F24 indicando come riferimento il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego