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24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero   Data : 28/06/2017
Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero
In vista del versamento dei saldi delle imposte e dei contributi per il periodo d'imposta 2016 e dei primi acconti relativi al periodo d'imposta 2017, entro il prossimo 30 giugno, occorre prestare attenzione alle modalità di presentazione dei modelli F24 che riportano compensazioni di crediti fiscali ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazioni orizzontali), nonché, a seguito della conversione del DL 50/2017, ai nuovi obblighi previsti al riguardo per i titolati di partita IVA.
Questi ultimi soggetti, infatti, devono presentare i modelli F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione "orizzontale":
- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuale o trimestrale);
- di qualsiasi importo.
Detto obbligo, altresì, è stato esteso per la presentazione dei modelli F24 riportanti compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Dal suddetto obbligo, risultano, tuttavia, esclusi particolari codici tributo, riportati nel medesimo F24, che identificano l'utilizzo del credito in compensazione "verticale" o "interna", ossia con un importo a debito della stessa imposta (cfr. allegato 3 della ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68).
I contribuenti non titolari di partita IVA, invece, devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate solo nei casi di:
- presentazione dei modelli F24 a "saldo a zero";
- utilizzo in compensazione di determinati crediti d'imposta concessi a fini agevolativi (cfr. allegato 1 della citata ris. n. 68/2017).
Fonte: DL 50_2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2017 - "Per gli F24 di fine giugno partite IVA solo con i canali dell’Agenzia" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego