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21/12/2018 Dall’1.1.2019 abolita la scheda carburanti S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
31/12/2018 Regolati ai fini Iva i buoni "monouso" e "multiuso" S.M.Perego
18/12/2018 Comunicazioni di irregolarità derivanti da spesometro S.M.Perego
31/12/2018 Flat tax al via S.M.Perego
07/01/2019 Nuovo Regime forfetario Novità S.M.Perego
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Titolo: Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero   Data : 28/06/2017
Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero
In vista del versamento dei saldi delle imposte e dei contributi per il periodo d'imposta 2016 e dei primi acconti relativi al periodo d'imposta 2017, entro il prossimo 30 giugno, occorre prestare attenzione alle modalità di presentazione dei modelli F24 che riportano compensazioni di crediti fiscali ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazioni orizzontali), nonché, a seguito della conversione del DL 50/2017, ai nuovi obblighi previsti al riguardo per i titolati di partita IVA.
Questi ultimi soggetti, infatti, devono presentare i modelli F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione "orizzontale":
- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuale o trimestrale);
- di qualsiasi importo.
Detto obbligo, altresì, è stato esteso per la presentazione dei modelli F24 riportanti compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Dal suddetto obbligo, risultano, tuttavia, esclusi particolari codici tributo, riportati nel medesimo F24, che identificano l'utilizzo del credito in compensazione "verticale" o "interna", ossia con un importo a debito della stessa imposta (cfr. allegato 3 della ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68).
I contribuenti non titolari di partita IVA, invece, devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate solo nei casi di:
- presentazione dei modelli F24 a "saldo a zero";
- utilizzo in compensazione di determinati crediti d'imposta concessi a fini agevolativi (cfr. allegato 1 della citata ris. n. 68/2017).
Fonte: DL 50_2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2017 - "Per gli F24 di fine giugno partite IVA solo con i canali dell’Agenzia" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego