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30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
31/01/2017 INPS Pronte le istruzioni per l’accesso al “voucher baby sitting” S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
31/01/2017 Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego

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Titolo: Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito   Data : 30/06/2017
Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito
La circ. Agenzia delle Entrate 18.11.2016 n. 43, oltre al caso dell'acquisto di un box auto, ha precisato che, in generale, il promissario acquirente di un immobile, sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Con il citato documento, pertanto, vengono superati i chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 8.2.2008 n. 38 e nella circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55 (§ 1), secondo cui gli acconti erano detraibili soltanto nel caso in cui già al momento del loro pagamento vi fosse un compromesso di vendita regolarmente registrato (cfr. guida Agenzia delle Entrate 14.6.2017).
Di conseguenza, il socio di una cooperativa edilizia che è immesso nel possesso dell'immobile di cui è prenotatario prima della stipula del rogito notarile di trasferimento con il solo verbale di assegnazione, alla luce dei chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 282, dovrebbe poter beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR per gli acconti pagati anteriormente al rogito se la registrazione dello stesso atto avviene entro la data di presentazione del modello 730 o REDDITI.
Fonte: Guida Agenzia Entrate 14.6.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Acconti dei soci di cooperative detraibili con registrazione entro la dichiarazione" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego