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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito   Data : 30/06/2017
Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito
La circ. Agenzia delle Entrate 18.11.2016 n. 43, oltre al caso dell'acquisto di un box auto, ha precisato che, in generale, il promissario acquirente di un immobile, sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Con il citato documento, pertanto, vengono superati i chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 8.2.2008 n. 38 e nella circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55 (§ 1), secondo cui gli acconti erano detraibili soltanto nel caso in cui già al momento del loro pagamento vi fosse un compromesso di vendita regolarmente registrato (cfr. guida Agenzia delle Entrate 14.6.2017).
Di conseguenza, il socio di una cooperativa edilizia che è immesso nel possesso dell'immobile di cui è prenotatario prima della stipula del rogito notarile di trasferimento con il solo verbale di assegnazione, alla luce dei chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 282, dovrebbe poter beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR per gli acconti pagati anteriormente al rogito se la registrazione dello stesso atto avviene entro la data di presentazione del modello 730 o REDDITI.
Fonte: Guida Agenzia Entrate 14.6.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Acconti dei soci di cooperative detraibili con registrazione entro la dichiarazione" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego