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26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’č tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego

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Titolo: Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito   Data : 30/06/2017
Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito
La circ. Agenzia delle Entrate 18.11.2016 n. 43, oltre al caso dell'acquisto di un box auto, ha precisato che, in generale, il promissario acquirente di un immobile, sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Con il citato documento, pertanto, vengono superati i chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 8.2.2008 n. 38 e nella circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55 (§ 1), secondo cui gli acconti erano detraibili soltanto nel caso in cui già al momento del loro pagamento vi fosse un compromesso di vendita regolarmente registrato (cfr. guida Agenzia delle Entrate 14.6.2017).
Di conseguenza, il socio di una cooperativa edilizia che è immesso nel possesso dell'immobile di cui è prenotatario prima della stipula del rogito notarile di trasferimento con il solo verbale di assegnazione, alla luce dei chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 282, dovrebbe poter beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR per gli acconti pagati anteriormente al rogito se la registrazione dello stesso atto avviene entro la data di presentazione del modello 730 o REDDITI.
Fonte: Guida Agenzia Entrate 14.6.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Acconti dei soci di cooperative detraibili con registrazione entro la dichiarazione" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego