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05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego
05/08/2015 Contratti di solidarietà - Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per il 2015 S.M.Perego
05/08/2015 Registro telematico degli oli - Prima guida operativa per una corretta tenuta e compilazione (Guida Min. Politiche agricole, alimentari e forestali 3.8.2015) S.M.Perego
05/08/2015 Il 730 Precompilato S.M.Perego
05/08/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
06/08/2015 Essendo quasi finita la campagna sul 730 Precompilato 2015 il Precompilato 2016 ci riserva ulteriori novità S.M.Perego
06/08/2015 INPS -Istanze di dilazione presentate tra l'11 e il 15.7.2015 - Regolarizzazione S.M.Perego
06/08/2015 Autotrasportatori – deduzioni 2014 ancora da definire. S.M.Perego

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Titolo: Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito   Data : 30/06/2017
Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito
La circ. Agenzia delle Entrate 18.11.2016 n. 43, oltre al caso dell'acquisto di un box auto, ha precisato che, in generale, il promissario acquirente di un immobile, sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Con il citato documento, pertanto, vengono superati i chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 8.2.2008 n. 38 e nella circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55 (§ 1), secondo cui gli acconti erano detraibili soltanto nel caso in cui già al momento del loro pagamento vi fosse un compromesso di vendita regolarmente registrato (cfr. guida Agenzia delle Entrate 14.6.2017).
Di conseguenza, il socio di una cooperativa edilizia che è immesso nel possesso dell'immobile di cui è prenotatario prima della stipula del rogito notarile di trasferimento con il solo verbale di assegnazione, alla luce dei chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 282, dovrebbe poter beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR per gli acconti pagati anteriormente al rogito se la registrazione dello stesso atto avviene entro la data di presentazione del modello 730 o REDDITI.
Fonte: Guida Agenzia Entrate 14.6.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Acconti dei soci di cooperative detraibili con registrazione entro la dichiarazione" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego