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Data Titolo Sezione Autore
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
23/04/2016 Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
02/11/2015 Gli immobili abitativi acquistati all’asta scontano il prezzo valore S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego

Records 771 to 780 of 2397
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Titolo: Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito   Data : 30/06/2017
Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito
La circ. Agenzia delle Entrate 18.11.2016 n. 43, oltre al caso dell'acquisto di un box auto, ha precisato che, in generale, il promissario acquirente di un immobile, sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Con il citato documento, pertanto, vengono superati i chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 8.2.2008 n. 38 e nella circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55 (§ 1), secondo cui gli acconti erano detraibili soltanto nel caso in cui già al momento del loro pagamento vi fosse un compromesso di vendita regolarmente registrato (cfr. guida Agenzia delle Entrate 14.6.2017).
Di conseguenza, il socio di una cooperativa edilizia che è immesso nel possesso dell'immobile di cui è prenotatario prima della stipula del rogito notarile di trasferimento con il solo verbale di assegnazione, alla luce dei chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 282, dovrebbe poter beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR per gli acconti pagati anteriormente al rogito se la registrazione dello stesso atto avviene entro la data di presentazione del modello 730 o REDDITI.
Fonte: Guida Agenzia Entrate 14.6.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Acconti dei soci di cooperative detraibili con registrazione entro la dichiarazione" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego