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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment   Data : 30/06/2017
Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment
L'art. 5-bis e l'art. 5-ter del DM 27.6.2017, per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate dai nuovi obblighi di split payment, rinviano agli elenchi pubblicati, rispettivamente, dall'Istat e dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per quanto riguarda le società coinvolte, gli elenchi riferiti alle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017 al 31.12.2017 potranno essere aggiornati, sulla base di eventuali segnalazioni, fino al 6.7.2017.
A decorrere dal 2018, invece, sarà pubblicato, mediante decreto ministeriale, un elenco valido per ciascun anno, entro il 15 novembre dell'anno precedente.
Il fornitore, se la controparte figura negli elenchi pubblicati e se l'operazione non è soggetta a reverse charge, emetterà fattura con il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, vale a dire:
- esponendo l'IVA, ma senza riceverne il pagamento in rivalsa;
- riportando la dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment".
Non dovrebbe essere applicabile la sanzione per l'errata indicazione della suddetta dicitura in fattura (art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97) se il fornitore si è attenuto alle indicazioni degli elenchi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2015, § 13).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Per le operazioni in split payment i fornitori guardano agli elenchi del MEF" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego