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Data Titolo Sezione Autore
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego

Records 2031 to 2040 of 2397
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Titolo: Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment   Data : 30/06/2017
Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment
L'art. 5-bis e l'art. 5-ter del DM 27.6.2017, per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate dai nuovi obblighi di split payment, rinviano agli elenchi pubblicati, rispettivamente, dall'Istat e dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per quanto riguarda le società coinvolte, gli elenchi riferiti alle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017 al 31.12.2017 potranno essere aggiornati, sulla base di eventuali segnalazioni, fino al 6.7.2017.
A decorrere dal 2018, invece, sarà pubblicato, mediante decreto ministeriale, un elenco valido per ciascun anno, entro il 15 novembre dell'anno precedente.
Il fornitore, se la controparte figura negli elenchi pubblicati e se l'operazione non è soggetta a reverse charge, emetterà fattura con il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, vale a dire:
- esponendo l'IVA, ma senza riceverne il pagamento in rivalsa;
- riportando la dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment".
Non dovrebbe essere applicabile la sanzione per l'errata indicazione della suddetta dicitura in fattura (art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97) se il fornitore si è attenuto alle indicazioni degli elenchi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2015, § 13).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Per le operazioni in split payment i fornitori guardano agli elenchi del MEF" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego