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Data Titolo Sezione Autore
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego

Records 361 to 370 of 2397
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Titolo: Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment   Data : 30/06/2017
Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment
L'art. 5-bis e l'art. 5-ter del DM 27.6.2017, per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate dai nuovi obblighi di split payment, rinviano agli elenchi pubblicati, rispettivamente, dall'Istat e dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per quanto riguarda le società coinvolte, gli elenchi riferiti alle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017 al 31.12.2017 potranno essere aggiornati, sulla base di eventuali segnalazioni, fino al 6.7.2017.
A decorrere dal 2018, invece, sarà pubblicato, mediante decreto ministeriale, un elenco valido per ciascun anno, entro il 15 novembre dell'anno precedente.
Il fornitore, se la controparte figura negli elenchi pubblicati e se l'operazione non è soggetta a reverse charge, emetterà fattura con il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, vale a dire:
- esponendo l'IVA, ma senza riceverne il pagamento in rivalsa;
- riportando la dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment".
Non dovrebbe essere applicabile la sanzione per l'errata indicazione della suddetta dicitura in fattura (art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97) se il fornitore si è attenuto alle indicazioni degli elenchi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2015, § 13).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Per le operazioni in split payment i fornitori guardano agli elenchi del MEF" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego