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10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego

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Titolo: Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment   Data : 30/06/2017
Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment
L'art. 5-bis e l'art. 5-ter del DM 27.6.2017, per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate dai nuovi obblighi di split payment, rinviano agli elenchi pubblicati, rispettivamente, dall'Istat e dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per quanto riguarda le società coinvolte, gli elenchi riferiti alle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017 al 31.12.2017 potranno essere aggiornati, sulla base di eventuali segnalazioni, fino al 6.7.2017.
A decorrere dal 2018, invece, sarà pubblicato, mediante decreto ministeriale, un elenco valido per ciascun anno, entro il 15 novembre dell'anno precedente.
Il fornitore, se la controparte figura negli elenchi pubblicati e se l'operazione non è soggetta a reverse charge, emetterà fattura con il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, vale a dire:
- esponendo l'IVA, ma senza riceverne il pagamento in rivalsa;
- riportando la dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment".
Non dovrebbe essere applicabile la sanzione per l'errata indicazione della suddetta dicitura in fattura (art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97) se il fornitore si è attenuto alle indicazioni degli elenchi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2015, § 13).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Per le operazioni in split payment i fornitori guardano agli elenchi del MEF" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego