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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
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Titolo: Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore   Data : 30/06/2017
Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16, ha stabilito che non può beneficiare del regime di non imponibilità IVA (esenzione, nel lessico comunitario) il servizio di trasporto di beni che non viene effettuato nei confronti dell'importatore o dell'esportatore (o del destinatario dei beni) ma nei confronti di una controparte commerciale di tali soggetti.
La decisione della Corte si fonda, in primo luogo, sul tenore letterale della norma comunitaria di riferimento (art. 146, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE), in base alla quale costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA (esenti, nel lessico comunitario) le "prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, (...) qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni".
La connessione tra la prestazione e l'esportazione o importazione, secondo la Corte UE, si estrinseca nella necessità di rendere il servizio esclusivamente nei confronti dell'importatore o dell'esportatore o del destinatario dei beni.
Fonte: Corte di Giustizia UE 29.6.2017 causa C-288/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Limitazioni alla non imponibilità IVA per il trasporto di beni all’esportazione" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego