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26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore   Data : 30/06/2017
Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16, ha stabilito che non può beneficiare del regime di non imponibilità IVA (esenzione, nel lessico comunitario) il servizio di trasporto di beni che non viene effettuato nei confronti dell'importatore o dell'esportatore (o del destinatario dei beni) ma nei confronti di una controparte commerciale di tali soggetti.
La decisione della Corte si fonda, in primo luogo, sul tenore letterale della norma comunitaria di riferimento (art. 146, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE), in base alla quale costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA (esenti, nel lessico comunitario) le "prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, (...) qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni".
La connessione tra la prestazione e l'esportazione o importazione, secondo la Corte UE, si estrinseca nella necessità di rendere il servizio esclusivamente nei confronti dell'importatore o dell'esportatore o del destinatario dei beni.
Fonte: Corte di Giustizia UE 29.6.2017 causa C-288/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Limitazioni alla non imponibilità IVA per il trasporto di beni all’esportazione" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego