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24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego

Records 2211 to 2220 of 2397
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Titolo: Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore   Data : 30/06/2017
Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16, ha stabilito che non può beneficiare del regime di non imponibilità IVA (esenzione, nel lessico comunitario) il servizio di trasporto di beni che non viene effettuato nei confronti dell'importatore o dell'esportatore (o del destinatario dei beni) ma nei confronti di una controparte commerciale di tali soggetti.
La decisione della Corte si fonda, in primo luogo, sul tenore letterale della norma comunitaria di riferimento (art. 146, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE), in base alla quale costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA (esenti, nel lessico comunitario) le "prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, (...) qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni".
La connessione tra la prestazione e l'esportazione o importazione, secondo la Corte UE, si estrinseca nella necessità di rendere il servizio esclusivamente nei confronti dell'importatore o dell'esportatore o del destinatario dei beni.
Fonte: Corte di Giustizia UE 29.6.2017 causa C-288/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Limitazioni alla non imponibilità IVA per il trasporto di beni all’esportazione" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego