| Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16, ha stabilito che non può beneficiare del regime di non imponibilità IVA (esenzione, nel lessico comunitario) il servizio di trasporto di beni che non viene effettuato nei confronti dell'importatore o dell'esportatore (o del destinatario dei beni) ma nei confronti di una controparte commerciale di tali soggetti.
La decisione della Corte si fonda, in primo luogo, sul tenore letterale della norma comunitaria di riferimento (art. 146, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE), in base alla quale costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA (esenti, nel lessico comunitario) le "prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, (...) qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni".
La connessione tra la prestazione e l'esportazione o importazione, secondo la Corte UE, si estrinseca nella necessità di rendere il servizio esclusivamente nei confronti dell'importatore o dell'esportatore o del destinatario dei beni.
Fonte: Corte di Giustizia UE 29.6.2017 causa C-288/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017 - "Limitazioni alla non imponibilità IVA per il trasporto di beni all’esportazione" - Greco |