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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati   Data : 04/11/2017
Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati
Per le imprese in contabilità semplificata, a seguito del passaggio al nuovo regime di cassa dall’1.1.2017, si rende necessario procedere alla simulazione del reddito d’impresa ed alla rideterminazione degli acconti d’imposta nonché dei contributi previdenziali.
Questo è dovuto al fatto che le rimanenze iniziali confluiranno nei costi mentre non saranno più presenti, tra i ricavi, le rimanenze finali.
Molte imprese si troveranno davanti a delle perdite non riportabili nelle annualità successive.
Occorre considerare che è sempre obbligatorio rilevare le rimanenze finali in quanto le stesse sono da riportare sia negli Studi di Settore che nei nuovi ISA al fine della Normalità, Congruità, Coerenza oppure al nuovo indice di Affidabilità.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego