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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati   Data : 04/11/2017
Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati
Per le imprese in contabilità semplificata, a seguito del passaggio al nuovo regime di cassa dall’1.1.2017, si rende necessario procedere alla simulazione del reddito d’impresa ed alla rideterminazione degli acconti d’imposta nonché dei contributi previdenziali.
Questo è dovuto al fatto che le rimanenze iniziali confluiranno nei costi mentre non saranno più presenti, tra i ricavi, le rimanenze finali.
Molte imprese si troveranno davanti a delle perdite non riportabili nelle annualità successive.
Occorre considerare che è sempre obbligatorio rilevare le rimanenze finali in quanto le stesse sono da riportare sia negli Studi di Settore che nei nuovi ISA al fine della Normalità, Congruità, Coerenza oppure al nuovo indice di Affidabilità.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego