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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017   Data : 01/12/2017
Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017
Dopo la debacle, disfatta o sconfitta clamorosa con la “Comunicazione dati fatture” relativa al primo semestre 2017, la legge di conversione del DL 16.10.2017 n. 148, approvata in via definitiva in data 30.11.2017, prevede, tra l'altro, le seguenti novità:
- la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018;
- la facoltà di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) con cadenza semestrale e con un contenuto informativo limitato;
- la facoltà di comunicare i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96;
- la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i predetti registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2017 - "Niente sanzioni per la comunicazione dati fatture del 1° semestre 2017" – Gazzera - DL 16.10.2017 n. 148
Sezione:   Autore : S.M.Perego