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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017   Data : 01/12/2017
Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017
Dopo la debacle, disfatta o sconfitta clamorosa con la “Comunicazione dati fatture” relativa al primo semestre 2017, la legge di conversione del DL 16.10.2017 n. 148, approvata in via definitiva in data 30.11.2017, prevede, tra l'altro, le seguenti novità:
- la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018;
- la facoltà di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) con cadenza semestrale e con un contenuto informativo limitato;
- la facoltà di comunicare i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96;
- la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i predetti registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2017 - "Niente sanzioni per la comunicazione dati fatture del 1° semestre 2017" – Gazzera - DL 16.10.2017 n. 148
Sezione:   Autore : S.M.Perego