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09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego

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Titolo: Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017   Data : 01/12/2017
Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017
Dopo la debacle, disfatta o sconfitta clamorosa con la “Comunicazione dati fatture” relativa al primo semestre 2017, la legge di conversione del DL 16.10.2017 n. 148, approvata in via definitiva in data 30.11.2017, prevede, tra l'altro, le seguenti novità:
- la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018;
- la facoltà di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) con cadenza semestrale e con un contenuto informativo limitato;
- la facoltà di comunicare i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96;
- la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i predetti registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2017 - "Niente sanzioni per la comunicazione dati fatture del 1° semestre 2017" – Gazzera - DL 16.10.2017 n. 148
Sezione:   Autore : S.M.Perego