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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017   Data : 01/12/2017
Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017
Dopo la debacle, disfatta o sconfitta clamorosa con la “Comunicazione dati fatture” relativa al primo semestre 2017, la legge di conversione del DL 16.10.2017 n. 148, approvata in via definitiva in data 30.11.2017, prevede, tra l'altro, le seguenti novità:
- la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018;
- la facoltà di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) con cadenza semestrale e con un contenuto informativo limitato;
- la facoltà di comunicare i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96;
- la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i predetti registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2017 - "Niente sanzioni per la comunicazione dati fatture del 1° semestre 2017" – Gazzera - DL 16.10.2017 n. 148
Sezione:   Autore : S.M.Perego