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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego

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Titolo: Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017   Data : 01/12/2017
Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017
Dopo la debacle, disfatta o sconfitta clamorosa con la “Comunicazione dati fatture” relativa al primo semestre 2017, la legge di conversione del DL 16.10.2017 n. 148, approvata in via definitiva in data 30.11.2017, prevede, tra l'altro, le seguenti novità:
- la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018;
- la facoltà di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) con cadenza semestrale e con un contenuto informativo limitato;
- la facoltà di comunicare i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96;
- la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i predetti registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2017 - "Niente sanzioni per la comunicazione dati fatture del 1° semestre 2017" – Gazzera - DL 16.10.2017 n. 148
Sezione:   Autore : S.M.Perego