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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego

Records 191 to 200 of 2397
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Titolo: INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro   Data : 01/12/2017
INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro
Il Ddl. di bilancio per il 2018, all’art. 20 co. 2, dispone il raddoppio, con riferimento ad alcune fattispecie, del c.d. “contributo di licenziamento", attualmente previsto dall’art. 2 co. 31 ss. della L. 223/91:
- a carico dei datori di lavoro per tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato suscettibili di far sorgere, in capo al lavoratore, il diritto alla NASpI, indipendentemente dall’effettiva percezione (salvo alcune ipotesi);
- in un importo pari al 41% del massimale di retribuzione mensile utilizzato per il calcolo della prima fascia di importo della NASpI (per il 2017, 1.195,00 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3 in caso di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo con i sindacati.
In particolare, la norma del Ddl. in commento:
- riguarda le procedure di licenziamento collettivo poste in essere da imprese tenute a versare la contribuzione per la CIGS, fatte salve quelle avviate, ai sensi dell’art. 4 della L. 223/91, entro il 20.10.2017;
- per ciascun licenziamento intimato, dall’1.1.2018, all’esito di tali procedure, eleva la suddetta percentuale dal 41% all’82%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2017 - "Licenziamenti collettivi più cari dal 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego