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22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
22/06/2017 Obbligo di dichiarazione TASI per gli immobili locati dagli ENC S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego

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Titolo: INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro   Data : 01/12/2017
INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro
Il Ddl. di bilancio per il 2018, all’art. 20 co. 2, dispone il raddoppio, con riferimento ad alcune fattispecie, del c.d. “contributo di licenziamento", attualmente previsto dall’art. 2 co. 31 ss. della L. 223/91:
- a carico dei datori di lavoro per tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato suscettibili di far sorgere, in capo al lavoratore, il diritto alla NASpI, indipendentemente dall’effettiva percezione (salvo alcune ipotesi);
- in un importo pari al 41% del massimale di retribuzione mensile utilizzato per il calcolo della prima fascia di importo della NASpI (per il 2017, 1.195,00 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3 in caso di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo con i sindacati.
In particolare, la norma del Ddl. in commento:
- riguarda le procedure di licenziamento collettivo poste in essere da imprese tenute a versare la contribuzione per la CIGS, fatte salve quelle avviate, ai sensi dell’art. 4 della L. 223/91, entro il 20.10.2017;
- per ciascun licenziamento intimato, dall’1.1.2018, all’esito di tali procedure, eleva la suddetta percentuale dal 41% all’82%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2017 - "Licenziamenti collettivi più cari dal 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego