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Data Titolo Sezione Autore
25/02/2019 Nuova tassonomia integrata per il deposito telematico dei bilanci XBRL 2019 S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
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Titolo: INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro   Data : 01/12/2017
INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro
Il Ddl. di bilancio per il 2018, all’art. 20 co. 2, dispone il raddoppio, con riferimento ad alcune fattispecie, del c.d. “contributo di licenziamento", attualmente previsto dall’art. 2 co. 31 ss. della L. 223/91:
- a carico dei datori di lavoro per tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato suscettibili di far sorgere, in capo al lavoratore, il diritto alla NASpI, indipendentemente dall’effettiva percezione (salvo alcune ipotesi);
- in un importo pari al 41% del massimale di retribuzione mensile utilizzato per il calcolo della prima fascia di importo della NASpI (per il 2017, 1.195,00 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3 in caso di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo con i sindacati.
In particolare, la norma del Ddl. in commento:
- riguarda le procedure di licenziamento collettivo poste in essere da imprese tenute a versare la contribuzione per la CIGS, fatte salve quelle avviate, ai sensi dell’art. 4 della L. 223/91, entro il 20.10.2017;
- per ciascun licenziamento intimato, dall’1.1.2018, all’esito di tali procedure, eleva la suddetta percentuale dal 41% all’82%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2017 - "Licenziamenti collettivi più cari dal 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego