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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro   Data : 01/12/2017
INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro
Il Ddl. di bilancio per il 2018, all’art. 20 co. 2, dispone il raddoppio, con riferimento ad alcune fattispecie, del c.d. “contributo di licenziamento", attualmente previsto dall’art. 2 co. 31 ss. della L. 223/91:
- a carico dei datori di lavoro per tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato suscettibili di far sorgere, in capo al lavoratore, il diritto alla NASpI, indipendentemente dall’effettiva percezione (salvo alcune ipotesi);
- in un importo pari al 41% del massimale di retribuzione mensile utilizzato per il calcolo della prima fascia di importo della NASpI (per il 2017, 1.195,00 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3 in caso di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo con i sindacati.
In particolare, la norma del Ddl. in commento:
- riguarda le procedure di licenziamento collettivo poste in essere da imprese tenute a versare la contribuzione per la CIGS, fatte salve quelle avviate, ai sensi dell’art. 4 della L. 223/91, entro il 20.10.2017;
- per ciascun licenziamento intimato, dall’1.1.2018, all’esito di tali procedure, eleva la suddetta percentuale dal 41% all’82%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2017 - "Licenziamenti collettivi più cari dal 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego