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06/11/2008 Notizia news S.M.Perego
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
01/06/2016 Nel 2016 IMU e TASI al 75% sui contratti di locazione a canone concordato S.M.Perego
27/05/2016 Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI S.M.Perego
27/05/2016 Allo studio alcune semplificazioni e agevolazioni da parte del Governo S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali č sempre deducibile S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego

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Titolo: INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro   Data : 01/12/2017
INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro
Il Ddl. di bilancio per il 2018, all’art. 20 co. 2, dispone il raddoppio, con riferimento ad alcune fattispecie, del c.d. “contributo di licenziamento", attualmente previsto dall’art. 2 co. 31 ss. della L. 223/91:
- a carico dei datori di lavoro per tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato suscettibili di far sorgere, in capo al lavoratore, il diritto alla NASpI, indipendentemente dall’effettiva percezione (salvo alcune ipotesi);
- in un importo pari al 41% del massimale di retribuzione mensile utilizzato per il calcolo della prima fascia di importo della NASpI (per il 2017, 1.195,00 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3 in caso di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo con i sindacati.
In particolare, la norma del Ddl. in commento:
- riguarda le procedure di licenziamento collettivo poste in essere da imprese tenute a versare la contribuzione per la CIGS, fatte salve quelle avviate, ai sensi dell’art. 4 della L. 223/91, entro il 20.10.2017;
- per ciascun licenziamento intimato, dall’1.1.2018, all’esito di tali procedure, eleva la suddetta percentuale dal 41% all’82%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2017 - "Licenziamenti collettivi più cari dal 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego