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22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego

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Titolo: Nuove detrazioni per le spese mediche   Data : 05/12/2017
Nuove detrazioni per le spese mediche
Modificando la lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, la legge di conversione del DL 148/2017 (c.d. "Collegato fiscale") stabilisce che spetta la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Più specificatamente, la detrazione IRPEF:
- spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni;
- si applica limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.
L'agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:
- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
La detrazione IRPEF del 19%, lo si ricorda, spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2017 - "Nuova detrazione per gli alimenti a fini medici speciali" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego