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08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Voucher - Nuove caselle di posta elettronica attive dal 7.3.2017 S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
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Titolo: Nuove detrazioni per le spese mediche   Data : 05/12/2017
Nuove detrazioni per le spese mediche
Modificando la lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, la legge di conversione del DL 148/2017 (c.d. "Collegato fiscale") stabilisce che spetta la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Più specificatamente, la detrazione IRPEF:
- spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni;
- si applica limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.
L'agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:
- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
La detrazione IRPEF del 19%, lo si ricorda, spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2017 - "Nuova detrazione per gli alimenti a fini medici speciali" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego