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12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

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Titolo: Nuove detrazioni per le spese mediche   Data : 05/12/2017
Nuove detrazioni per le spese mediche
Modificando la lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, la legge di conversione del DL 148/2017 (c.d. "Collegato fiscale") stabilisce che spetta la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Più specificatamente, la detrazione IRPEF:
- spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni;
- si applica limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.
L'agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:
- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
La detrazione IRPEF del 19%, lo si ricorda, spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2017 - "Nuova detrazione per gli alimenti a fini medici speciali" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego