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11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego

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Titolo: Nuove detrazioni per le spese mediche   Data : 05/12/2017
Nuove detrazioni per le spese mediche
Modificando la lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, la legge di conversione del DL 148/2017 (c.d. "Collegato fiscale") stabilisce che spetta la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Più specificatamente, la detrazione IRPEF:
- spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni;
- si applica limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.
L'agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:
- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
La detrazione IRPEF del 19%, lo si ricorda, spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2017 - "Nuova detrazione per gli alimenti a fini medici speciali" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego