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20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
03/05/2016 Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale” S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
10/11/2015 Decaduti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ma non gli atti impositivi S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego

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Titolo: Nuove detrazioni per le spese mediche   Data : 05/12/2017
Nuove detrazioni per le spese mediche
Modificando la lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, la legge di conversione del DL 148/2017 (c.d. "Collegato fiscale") stabilisce che spetta la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Più specificatamente, la detrazione IRPEF:
- spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni;
- si applica limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.
L'agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:
- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
La detrazione IRPEF del 19%, lo si ricorda, spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2017 - "Nuova detrazione per gli alimenti a fini medici speciali" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego