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23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio” S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego

Records 1651 to 1660 of 2397
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Titolo: Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA   Data : 06/12/2017
Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA
In generale, al fine di determinare l'IMU e la TASI dovute, occorre fare riferimento alle rendite dei fabbricati vigenti all'1.1 dell'anno di imposizione.
Un'eccezione, tuttavia, riguarda il caso di variazioni in corso d'anno della rendita, effettuata attraverso la procedura DOCFA, a seguito di variazioni nella consistenza degli immobili o a seguito di frazionamento o fusione di più unità. Tale denuncia viene iscritta negli atti catastali come "rendita proposta" ed è immediatamente efficace senza che occorra una previa notifica al contribuente; un frazionamento catastale presentato l'1.3.2017, conseguente ad una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data del DOCFA e non dal primo gennaio dell'anno successivo.
Tale rendita diviene definitiva se, entro 12 mesi, l'ufficio del Territorio/Entrate non provvede a rettificarla. In tal caso, la rendita modificata, quale risulta dall'attività di accertamento compiuta dall'ufficio, deve essere notificata al possessore dell'immobile e diviene efficace a partire dalla data della sua notifica (art. 74 della L. 342/2000). Sul punto, di diversa opinione la Corte di Cassazione il cui orientamento prevalente ritiene corretto far retroagire alla data della variazione edilizia la rendita rettificata dall'ufficio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2017 - "Efficacia delle variazioni catastali in corso d’anno da verificare ai fini IMU" – Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego