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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA   Data : 06/12/2017
Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA
In generale, al fine di determinare l'IMU e la TASI dovute, occorre fare riferimento alle rendite dei fabbricati vigenti all'1.1 dell'anno di imposizione.
Un'eccezione, tuttavia, riguarda il caso di variazioni in corso d'anno della rendita, effettuata attraverso la procedura DOCFA, a seguito di variazioni nella consistenza degli immobili o a seguito di frazionamento o fusione di più unità. Tale denuncia viene iscritta negli atti catastali come "rendita proposta" ed è immediatamente efficace senza che occorra una previa notifica al contribuente; un frazionamento catastale presentato l'1.3.2017, conseguente ad una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data del DOCFA e non dal primo gennaio dell'anno successivo.
Tale rendita diviene definitiva se, entro 12 mesi, l'ufficio del Territorio/Entrate non provvede a rettificarla. In tal caso, la rendita modificata, quale risulta dall'attività di accertamento compiuta dall'ufficio, deve essere notificata al possessore dell'immobile e diviene efficace a partire dalla data della sua notifica (art. 74 della L. 342/2000). Sul punto, di diversa opinione la Corte di Cassazione il cui orientamento prevalente ritiene corretto far retroagire alla data della variazione edilizia la rendita rettificata dall'ufficio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2017 - "Efficacia delle variazioni catastali in corso d’anno da verificare ai fini IMU" – Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego