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31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA   Data : 06/12/2017
Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA
In generale, al fine di determinare l'IMU e la TASI dovute, occorre fare riferimento alle rendite dei fabbricati vigenti all'1.1 dell'anno di imposizione.
Un'eccezione, tuttavia, riguarda il caso di variazioni in corso d'anno della rendita, effettuata attraverso la procedura DOCFA, a seguito di variazioni nella consistenza degli immobili o a seguito di frazionamento o fusione di più unità. Tale denuncia viene iscritta negli atti catastali come "rendita proposta" ed è immediatamente efficace senza che occorra una previa notifica al contribuente; un frazionamento catastale presentato l'1.3.2017, conseguente ad una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data del DOCFA e non dal primo gennaio dell'anno successivo.
Tale rendita diviene definitiva se, entro 12 mesi, l'ufficio del Territorio/Entrate non provvede a rettificarla. In tal caso, la rendita modificata, quale risulta dall'attività di accertamento compiuta dall'ufficio, deve essere notificata al possessore dell'immobile e diviene efficace a partire dalla data della sua notifica (art. 74 della L. 342/2000). Sul punto, di diversa opinione la Corte di Cassazione il cui orientamento prevalente ritiene corretto far retroagire alla data della variazione edilizia la rendita rettificata dall'ufficio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2017 - "Efficacia delle variazioni catastali in corso d’anno da verificare ai fini IMU" – Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego