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26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

Records 101 to 110 of 2397
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Titolo: Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista   Data : 06/12/2017
Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista
Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione di base e trasversale prevista nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria se il lavoratore ha già acquisito tale formazione in precedenti esperienze lavorative.
In particolare, nel quesito posto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si chiede se l'obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale ex art. 44 co. 3 del DLgs. 81/2015 sia ascrivibile al datore di lavoro anche nel caso in cui vengano assunti lavoratori di età maggiore di 29 anni beneficiari di un trattamento di disoccupazione (art. 47 co. 4 del DLgs. 81/2015), che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la predetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Secondo il Ministero, il carattere generale dei contenuti di questo tipo di formazione la rende non necessaria nel caso di coloro che hanno già acquisito le previste nozioni di base in virtù di pregresse esperienze lavorative, a maggior ragione nel caso in cui l'apprendista possieda già l'attestazione formale dell'avvenuta acquisizione delle competenze di base e trasversali per un precedente contratto di apprendistato.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 30.11.2017 n. 5
Sezione:   Autore : S.M.Perego