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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
09/01/2017 Disponibile il modello 730/2017 in bozza S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
10/01/2017 Rottamazione cartelle - Spetta all’esattore rideterminare i ruoli in presenza di dilazioni S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista   Data : 06/12/2017
Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista
Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione di base e trasversale prevista nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria se il lavoratore ha già acquisito tale formazione in precedenti esperienze lavorative.
In particolare, nel quesito posto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si chiede se l'obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale ex art. 44 co. 3 del DLgs. 81/2015 sia ascrivibile al datore di lavoro anche nel caso in cui vengano assunti lavoratori di età maggiore di 29 anni beneficiari di un trattamento di disoccupazione (art. 47 co. 4 del DLgs. 81/2015), che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la predetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Secondo il Ministero, il carattere generale dei contenuti di questo tipo di formazione la rende non necessaria nel caso di coloro che hanno già acquisito le previste nozioni di base in virtù di pregresse esperienze lavorative, a maggior ragione nel caso in cui l'apprendista possieda già l'attestazione formale dell'avvenuta acquisizione delle competenze di base e trasversali per un precedente contratto di apprendistato.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 30.11.2017 n. 5
Sezione:   Autore : S.M.Perego