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30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

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Titolo: Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista   Data : 06/12/2017
Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista
Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione di base e trasversale prevista nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria se il lavoratore ha già acquisito tale formazione in precedenti esperienze lavorative.
In particolare, nel quesito posto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si chiede se l'obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale ex art. 44 co. 3 del DLgs. 81/2015 sia ascrivibile al datore di lavoro anche nel caso in cui vengano assunti lavoratori di età maggiore di 29 anni beneficiari di un trattamento di disoccupazione (art. 47 co. 4 del DLgs. 81/2015), che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la predetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Secondo il Ministero, il carattere generale dei contenuti di questo tipo di formazione la rende non necessaria nel caso di coloro che hanno già acquisito le previste nozioni di base in virtù di pregresse esperienze lavorative, a maggior ragione nel caso in cui l'apprendista possieda già l'attestazione formale dell'avvenuta acquisizione delle competenze di base e trasversali per un precedente contratto di apprendistato.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 30.11.2017 n. 5
Sezione:   Autore : S.M.Perego