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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista   Data : 06/12/2017
Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista
Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione di base e trasversale prevista nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria se il lavoratore ha già acquisito tale formazione in precedenti esperienze lavorative.
In particolare, nel quesito posto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si chiede se l'obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale ex art. 44 co. 3 del DLgs. 81/2015 sia ascrivibile al datore di lavoro anche nel caso in cui vengano assunti lavoratori di età maggiore di 29 anni beneficiari di un trattamento di disoccupazione (art. 47 co. 4 del DLgs. 81/2015), che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la predetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Secondo il Ministero, il carattere generale dei contenuti di questo tipo di formazione la rende non necessaria nel caso di coloro che hanno già acquisito le previste nozioni di base in virtù di pregresse esperienze lavorative, a maggior ragione nel caso in cui l'apprendista possieda già l'attestazione formale dell'avvenuta acquisizione delle competenze di base e trasversali per un precedente contratto di apprendistato.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 30.11.2017 n. 5
Sezione:   Autore : S.M.Perego