Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
30/01/2019 Fattura elettronica per omaggi e autoconsumo nelle FAQ di Assosoftware S.M.Perego
30/01/2019 Come rettificare le fatture elettroniche inviate S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
25/02/2019 Comunicazione all'ENEA prorogata all'1.4.2019 S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista   Data : 06/12/2017
Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista
Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione di base e trasversale prevista nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria se il lavoratore ha già acquisito tale formazione in precedenti esperienze lavorative.
In particolare, nel quesito posto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si chiede se l'obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale ex art. 44 co. 3 del DLgs. 81/2015 sia ascrivibile al datore di lavoro anche nel caso in cui vengano assunti lavoratori di età maggiore di 29 anni beneficiari di un trattamento di disoccupazione (art. 47 co. 4 del DLgs. 81/2015), che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la predetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Secondo il Ministero, il carattere generale dei contenuti di questo tipo di formazione la rende non necessaria nel caso di coloro che hanno già acquisito le previste nozioni di base in virtù di pregresse esperienze lavorative, a maggior ragione nel caso in cui l'apprendista possieda già l'attestazione formale dell'avvenuta acquisizione delle competenze di base e trasversali per un precedente contratto di apprendistato.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 30.11.2017 n. 5
Sezione:   Autore : S.M.Perego