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08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro   Data : 11/12/2017
Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro
Il DL 50/2017, modificando l'art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha elevato la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione, da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro.
La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018 (art. 10 co. 2 del DL 50/2017), e si dovrebbe prendere come riferimento la data di ricezione dell'atto soggetto a reclamo (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 § 1.5).
Per il resto, la procedura rimane immutata, quindi:
- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2017 - "In arrivo la nuova soglia dei 50.000 euro per il reclamo/mediazione" – Cissello - Art. 10 DL 24.4.2017 n. 50
Sezione:   Autore : S.M.Perego