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Data Titolo Sezione Autore
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro   Data : 11/12/2017
Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro
Il DL 50/2017, modificando l'art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha elevato la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione, da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro.
La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018 (art. 10 co. 2 del DL 50/2017), e si dovrebbe prendere come riferimento la data di ricezione dell'atto soggetto a reclamo (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 § 1.5).
Per il resto, la procedura rimane immutata, quindi:
- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2017 - "In arrivo la nuova soglia dei 50.000 euro per il reclamo/mediazione" – Cissello - Art. 10 DL 24.4.2017 n. 50
Sezione:   Autore : S.M.Perego