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10/11/2014 Addizionali regionali e comunali - Novità news S.M.Perego
06/02/2018 AdE Chiarimenti a Telefisco sul “Bonus verde” S.M.Perego
06/02/2018 AdE Comunicazione dei dati delle fatture prorogata al 6.4.2018 S.M.Perego
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06/02/2018 AdE Detraibile l’Iva sulle fatture registrate nel 2018 S.M.Perego
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24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
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Titolo: Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro   Data : 11/12/2017
Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro
Il DL 50/2017, modificando l'art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha elevato la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione, da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro.
La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018 (art. 10 co. 2 del DL 50/2017), e si dovrebbe prendere come riferimento la data di ricezione dell'atto soggetto a reclamo (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 § 1.5).
Per il resto, la procedura rimane immutata, quindi:
- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2017 - "In arrivo la nuova soglia dei 50.000 euro per il reclamo/mediazione" – Cissello - Art. 10 DL 24.4.2017 n. 50
Sezione:   Autore : S.M.Perego